(Art. 27)
Non è dovuto il versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto 2020 (pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto).
La misura compete indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi del 2020 ed è prevista per tutte le imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
(Art. 28)
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La misura del contributo è proporzionale alle perdite di fatturato subite ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e sarà pari al 20% per fatturati fino a 400.000 euro, del 15% per quelli fra 400.000 e un milione di euro e del 10% sopra tale soglia.
L’importo minimo sarà comunque pari a 1.000 euro per i titolari di partita IVA individuali e 2.000 euro per le società.
(Art. 31)
E’ previsto un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo commisurato all’importo versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
La misura del credito è pari al:
L’agevolazione spetta a quei soggetti, con fatturato inferiore a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (questo specifico requisito non deve essere soddisfatto per le strutture alberghiere).
Gli immobili oggetto della locazione devono inoltre essere destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato:
In alternativa il credito potrà essere ceduto al locatore/concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare o ad altri soggetti quali istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Relativamente al mese di marzo, si precisa che il credito d’imposta non è cumulabile con quello di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020.
Infine, sono attese entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto le disposizioni attuative a cura dell’Agenzia delle Entrate.
(Art. 89)
Sono previste nuove indennità per talune categorie di lavoratori, nella misura di 600 euro per il mese di aprile e 1.000 euro per il mese di maggio.
Più precisamente, ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro verrà erogata automaticamente la medesima indennità anche per il mese di aprile 2020, senza necessità di effettuare una nuova richiesta.
Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro e spetta a:
L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
(Art. 130-quater)
È previsto un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi (quali termometri e termoscanner) atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
La nuova norma supera e sostituisce quanto originariamente previsto nel “Decreto Cura Italia” e nel “Decreto Liquidità” (di cui erano ancora attesi i provvedimenti attuativi), abrogando di fatto quanto ivi previsto.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato:
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Infine, resta sempre il rinvio ad un provvedimento attuativo a cura del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione presente decreto.
(Art. 128)
È prevista una detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento energetico, antisismici, installazione impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
La detrazione spetta principalmente alle persone fisiche, per interventi su condomini e unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ed è fruibile in cinque quote annuali di pari importo. Il contribuente, in alternativa alla detrazione, potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
Relativamente all’efficientamento energetico si tratta in particolare di isolamento termico (spesa massima di 60.000 euro) e sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione (spesa massima di 30.000 euro).
L’incentivo sarà legato al miglioramento della prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche. Qualora ciò non fosse possibile, in alternativa, gli edifici dovranno conseguire la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Per poter beneficiare del sisma bonus al 110% per lavori antisismici, è precisato che deve essere stipulata contestualmente ai lavori una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.
Infine, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici vengono indicati i limiti di spesa massima in 48.000 euro con un costo massimo per kW di 2.400 euro, che scende a 1.600 euro nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia.
(Art. 128-bis)
Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro,
ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Sono compresi in tali interventi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché gli investimenti volti allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, ma comunque entro il limite dei costi sostenuti, e va utilizzato esclusivamente in compensazione nell’anno 2021 o ceduto a soggetti terzi, tra cui istituti di credito e altri intermediari finanziari.
(Art. 131)
I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del “Decreto Cura Italia” e del “Decreto Liquidità” relativamente a ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali ed IVA originariamente in scadenza ad aprile e maggio devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020.
Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro tale data o o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
/Per maggiori informazioni relativamente ai versamenti sospesi si rimanda alle ns. circolari informative del 17/3/2020 E DEL 09/04/2020.
(Art. 160)
È prorogata fino al 30.09.2020 la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8.03.2020 al 31.08.2020 (in precedenza fino al 31.05), derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, nonché dei pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.
Relativamente agli avvisi bonari è prevista una rimessione nei termini fino al 16.09.2020 per i pagamenti in scadenza tra il 08.03.2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata.
La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31.05.2020.